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Comitato Locale della ValNestore - Umbria




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TITOLO PRIMO

"Disposizioni Generali"



Art. 1

I Pionieri della C.R.I. costituiscono gruppi di giovani che si inquadrano nella organizzazione della CRI ed assumono particolari doveri verso se stessi, verso il prossimo e verso l'Associazione, spontaneamente obbligandosi a praticare e divulgare, negli ambienti normalmente frequentati da giovani, sentimenti di rettitudine sociale, nonché ad esplicare attività di assistenza e di aiuto, attuando quei principi di solidarietà umana che sono fondamentali nell'organizzazione della Croce Rossa in tutto il mondo. Detti gruppi sono costituiti presso i Comitati e Sottocomitati della C.R.I. e agiscono in armonia con le direttive impartite dagli Organi Centrali e periferici dell'Associazione. L'appartenenza ai Pionieri presuppone una giovane età compatibile con le disposizioni generali di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 2

I Pionieri svolgono la loro opera di reclutamento di volontari presso gli strati più giovani della popolazione, proponendosi di diffondere tra gli stessi l'immagine della Croce Rossa, le sue attività ed altri scopi che questa si prefigge.
I Pionieri:
a) promuovono iniziative a livello dei giovani;
b) partecipano alle principali attività di Croce Rossa con particolare riguardo a quelle assistenziali;
c) concorrono alla diffusione delle norme di Primo Soccorso e di Educazione Sanitaria avvalendosi dell'opera di Capo Monitori e Monitori, addestrati secondo i programmi emanati dal Comitato Centrale C.R.I.;
d) intervengono nei casi di emergenza e calamità naturali con le squadre all'uopo addestrate;
e) diffondono i principi e le finalità di Croce Rossa, nonché il Diritto Internazionale Umanitario, con particolare riguardo agli ambienti in cui prevale l'elemento giovanile, nelle scuole e nelle Università;
f) prestano la loro opera in occasione di manifestazioni sportive ed altre.
Sono previsti periodici corsi di aggiornamento nei singoli settori operativi.

Art. 3

Qualsiasi nuova attività dei Pionieri deve essere previamente esaminata, approvata e fatta propria dagli Organi direttivi del Comitato o del Sottocomitato della C.R.I. con particolare riferimento a quelle che - utilizzando la denominazione e l'emblema dell'Associazione - siano finalizzate sotto qualsiasi forma a raccolte di fondi.
Nei casi di raccolta di fondi la relativa autorizzazione deve provenire dal Presidente Generale della C.R.I.
In tale ultima ipotesi il provvedimento autorizzativo deve compiutamente disciplinare modalità e tempi della raccolta i cui ricavati lordi vanno periodicamente versati nella cassa del Comitato o del Sottocomitato.
Le somme raccolte con "destinazione specifica" vanno utilizzate per il raggiungimento del fine che ne ha determinato la raccolta.
In tutti gli altri casi quanto raccolto deve essere utilizzato, in linea di massima, per le necessità funzionali della Componente.
La pubblicazione e la diffusione di qualsivoglia materiale divulgativo recante l'emblema e la denominazione di Croce Rossa deve essere autorizzato dal Presidente Generale dell'Associazione.

Art. 4

Il servizio prestato dai Pionieri è completamente volontario e gratuito.
I Pionieri hanno diritto alle indennità previste dalla legge per le missioni svolte per ragioni di servizio che siano state debitamente autorizzate dalle competenti autorità amministrative dell'Associazione.

Art. 5

La costituzione dei Gruppi Pionieri ha luogo a cura dei Comitati e dei Sottocomitati di Croce Rossa, sentito l'Ispettore Regionale competente.
I Comitati ed i Sottocomitati, al fine di costituire i gruppi stessi, devono raccogliere almeno 10 adesioni di elementi che posseggano i requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) del successivo Art. 6
Le domande di iscrizione vanno presentate ai Presidenti dei Comitati e dei Sottocomitati competenti per territorio.
Esperiti gli adempimenti di cui alle lettere e) e f) del successivo Art. 6, la costituzione del Gruppo sarà sancita con apposita Delibera da trasmettere al Comitato Centrale.
I Consigli dei Comitati e dei Sottocomitati provvedono altresì a designare, di concerto con l'Ispettore Regionale competente, i responsabili di Gruppo in attesa delle elezioni.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione ai gruppi Pionieri sono:
a) età compresa fra i 14 e i 25 anni;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico in relazione all'attività da svolgere;
c) essere socio della C.R.I.;
d) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'Art.85 T.U. 10.01.1957 n.3;
e) godimento dei diritti civili e politici dal raggiungimento della maggiore età;
f) frequenza di un corso teorico-pratico di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria - la cui durata e i cui programmi verranno disciplinati con provvedimento a parte - con superamento di esame finale affidato alla Commissione di cui al successivo Art. 7, che rilascerà appoSito attestato firmato dal Presidente della Commissione medesima;
g) la partecipazione per almeno tre mesi alle attività dei Pionieri nei settori per i quali verrà accertata la maggiore predisposizione personale e, comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato. I requisiti di cui ai punti b) c) d) devono perdurare per tutto il tempo di appartenenza alla Componente.
Ad iscrizione conseguita, al Pioniere verrà rilasciato un attestato firmato dal Presidente del Comitato o del Sottocomitato e dall'Ispettore Regionale, una tessera con fotografia e un distintivo le cui caratteristiche saranno determinate con successivo provvedimento del Comitato Centrale. Per ogni Pioniere dovrà essere costituito un fascicolo personale, custodito presso le Unità C.R.I. di appartenenza a cura del responsabile del Gruppo e sotto la diretta sorveglianza del Presidente dell'Unità medesima.
Dopo un anno di iscrizione il Pioniere consegue il diritto all'elettorato attivo.

Art. 7

La Commissione esaminatrice di cui alla lettera e) del precedente Art. 6 è composta:
- dal Presidente del Comitato o Sottocomitato ovvero di un suo delegato, scelto tra i Consiglieri, che la presiede;
- da due docenti del corso;
- dall'Ispettore Regionale o suo delegato;
- dall'Ispettore del Gruppo o suo delegato.
Il verbale di esame firmato da tutti i Componenti la Commissione, dovrà essere conservato presso l'Unità e trasmesso in copia all'Ispettore Regionale dell'Unità locale.

Art. 8

Ogni Pioniere deve essere sottoposto, a cura dell'Unità C.R.I. di appartenenza, a visita medica psico-fisica di controllo almeno una volta l'anno.
La visita deve aver luogo presso un ambulatorio dell'Associazione o, comunque, da parte di un medico della C.R.I. o di sua fiducia.
L'eSito di tali accertamenti sanitari andrà inserito nel fascicolo personale.

Art. 9

I Pionieri, nell'espletamento delle attività di istituto, usufruiscono di locali idonei, di mezzi e materiali della C.R.I. ivi compresa la divisa che verrà messa a disposizione a cura dei Comitati e Sottocomitati di appartenenza.
Il tutto dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasione di servizio.
Ogni Pioniere ne risponderà personalmente all'Ispettore del Gruppo di appartenenza.
L'uso della divisa sarà regolamentato da appoSito provvedimento a cura del Comitato Centrale.
Le spese di funzionamento dei Pionieri saranno a carico dei Comitati e/o Sottocomitati di appartenenza.

Art. 10

I Pionieri sono coperti da assicurazione per le malattie contratte e per gli infortuni per causa di servizio.
Essendo comunque il loro servizio esclusivamente volontario e gratuito, il Pioniere lo assume a suo carico e rischio e non potrà rendere responsabile l'Associazione degli eventuali danni che potessero derivargliene, fatta salva la copertura assicurativa di cui al precedente comma. A tal fine, ciascun Pioniere dovrà rilasciare apposita dichiarazione di esonero di responsabilità da parte della C.R.I. da inserire nel fascicolo personale.
I Pionieri sono altresì coperti da adeguata polizza assicurativa per il caso di ritiro o sospensione della patente di guida a seguito di sinistro, nonché per i danni che in servizio, o per causa di servizio, possano arrecare a terzi.
In caso di sinistro i Presidenti dei Comitati e Sottocomitati, di concerto con l'Ispettore Regionale, sentito anche l'Ispettore di Gruppo valuteranno, responsabilmente, in rapporto alla perizia dimostrata, l'opportunità di mantenere o meno il Pioniere nell'espletamento dei compiti originariamente affidatigli.
Per i servizi fuori della sede di appartenenza, il Pioniere fruirà del trattamento di missione nella misura che verrà determinata con appoSito provvedimento del Presidente Generale della C.R.I.
Con lo stesso provvedimento saranno impartite disposizioni per garantire il vitto ai Pionieri che, per motivate esigenze di servizio, prestino la loro attività negli orari dei pasti.
In occasione di Convegni e Congressi, in alternativa alle indennità di missione, saranno garantiti il vitto, l'alloggio ed il rimborso delle spese di viaggio in conformità e nelle misure previste dalle norme vigenti.
In caso di esercitazione e di impiego operativo per emergenza sarà richiesta l'applicazione dell'Art. 11 D.L. 156/84 convertito in Legge 363/84.

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TITOLO SECONDO

"Delle disposizioni Generali"



Art. 11

Organi Nazionali dei Pionieri sono:
- il Consiglio Nazionale;
- il Consiglio Esecutivo;
- l'Ispettore Nazionale;
- tre Vice Ispettori Nazionali.

Art. 12

Il Consiglio Nazionale è composto dagli Ispettori regionali dei Pionieri e dai membri del Consiglio Esecutivo.
Esso si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione dell'Ispettore Nazionale e, quando necesSiti, anche su richiesta di almeno tre membri del Consiglio esecutivo ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio Nazionale.
La riunione è valida se ad essa sono presenti i 2/3 degli aventi diritto.

Art. 13

Il Consiglio Nazionale:
a) coordina e dirige le attività dei Pionieri in campo nazionale;
b) vaglia e ratifica le delibere adottate dal Consiglio Esecutivo;
c) provvede - in una delle due riunioni ordinarie, che dovrà avere luogo entro la prima decade di ottobre - alla programmazione delle attività dell'anno successivo ed alla redazione del preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione del competente organo del Comitato Centrale per il suo inserimento nel bilancio dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio Esecutivo è composto dall'Ispettore Nazionale e dai 3 Vice-Ispettori Nazionali.
I 3 Vice-Ispettori sono eletti uno tra i pionieri attivi delle regioni dell'Italia Settentrionale, uno tra i pionieri attivi delle regioni dell'Italia Centrale e uno tra i pionieri attivi delle regioni dell'Italia Meridionale ed insulare.
L'elezione per ognuna delle suddette cariche viene svolta separatamente. E' richiesta per ciascuna elezione la partecipazione di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto e risulteranno eletti i Pionieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ogni singola elezione.

Art. 15

Il Consiglio Esecutivo:
a) rappresenta l'organizzazione dei Pionieri in seno al Comitato Centrale della C.R.I.;
b) risponde della attività e della disciplina dei Pionieri al Presidente Generale della C.R.I.;
c) cura il disbrigo delle pratiche ordinarie e di quelle ad esso delegate al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza semplice: in caso di parità prevale l'indicazione dell'Ispettore Nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e vanno ratificate dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione successiva, a pena di decadenza delle stesse.

Art. 16

L'elezione dell'Ispettore Nazionale e dei 3 Vice-Ispettori Nazionali avviene a scrutinio segreto.
Possono presentarsi candidati o essere proposti per le suddette cariche gli Ispettori Regionali dei Pionieri ed i Pionieri attivi che pur non facendo parte del Consiglio Nazionale in carica, abbiano già fatto parte di Consigli Nazionali dei Pionieri precedenti in qualità di Ispettori regionali per almeno un anno, e che non siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) del successivo Art. 38.

Art. 17

L'Ispettore Nazionale dei Pionieri:
a) rappresenta i Pionieri nei confronti del Presidente Generale dell'Associazione;
b) presiede e coordina il Consiglio Esecutivo ed il Consiglio Nazionale;
c) consulta periodicamente gli Ispettori di Gruppo congiuntamente ai membri del Consiglio Nazionale, ai fini di una valutazione collegiale dei problemi della Componente a seguito di preventiva autorizzazione del Presidente Generale dell'Associazione.

Art. 18

Tutte le cariche di cui al presente titolo durano due anni e possono essere riconfermate.

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TITOLO TERZO

"Degli Organi Regionali"



Art. 19

Organi Regionali dei Pionieri sono:
- l'Assemblea Regionale;
- l'Ispettore Regionale.

Art. 20

L'Assemblea Regionale è l'Organo deliberante dei Pionieri in ambito regionale.
Essa è costituita dagli Ispettori di Gruppo, dagli eventuali Ispettori Provinciali, dai Commissari e dai Responsabili.
L'Assemblea è convocata dall'Ispettore Regionale:
- in via ordinaria due volte l'anno;
- in via straordinaria quando se ne presenti la necessità ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Gruppi della Regione.
Le riunioni straordinarie, comportando spese a carico dell'Associazione per lo spostamento dei partecipanti, dovranno essere previamente autorizzate dal Presidente Generale dell'Associazione.

Art. 21

Ogni Assemblea Regionale è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei rappresentanti dei Gruppi aventi diritto; in tale computo vanno calcolate anche le eventuali deleghe.
Ciascun Gruppo non può esibire più di una delega.
Non è consentito farsi rappresentare da un altro Gruppo in Assemblea regionale per più di due volte consecutive.
Le deleghe andranno redatte in forma scritta e dovranno essere sottoscritte, a seconda dei casi, dai Commissari, dai Responsabili o dagli Ispettori del Gruppo delegante o - in caso di sua impossibilità - da un Vice-Ispettore di Gruppo.
Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei Gruppi rappresentati.

Art. 22

L'Ispettore Regionale viene eletto tra i Pionieri della Regione di appartenenza, dagli Ispettori Provinciali, dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi della Regione, ove esistano almeno 3 Gruppi Pionieri.
Nei casi in cui in una determinata regione esistano meno di tre gruppi questi vengono associati a una delle Regioni limitrofe.

Art. 23

L'Ispettore Regionale :
a) coordina le attività dei Gruppi della propria Regione;
b) risponde al Consiglio Esecutivo della disciplina dei Gruppi dipendenti;
c) dà esecuzione in sede regionale delle delibere del Consiglio Nazionale;
d) assolve agli adempimenti di cui al precedente Art. 5.

Art. 24

L'elezione dell'Ispettore Regionale avviene a scrutinio segreto.
Possono presentarsi candidati o essere proposti per la carica di Ispettore Regionale, i Pionieri attivi che abbiano un'anzianità di almeno due anni che abbiano già ricoperto la carica di Ispettore Provinciale o Ispettore o Commissario o Responsabile di Gruppo e che non siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) del successivo Art. 38.

Art. 25

Qualora, nell'ambito della Provincia siano costituiti almeno tre Gruppi Pionieri, il Presidente del Comitato Provinciale su richiesta dell'Ispettore Regionale propone al Presidente Generale dell'Associazione di autorizzare l'elezione di un Ispettore Provinciale da parte degli Ispettori, dei Commissari e dei Responsabili dei Gruppi.
L'Ispettore Provinciale:
a) coordina le attività dei Gruppi Pionieri della Provincia;
b) dà esecuzione in sede provinciale alle delibere dell'Assemblea Regionale e alle direttive impartite dall'Ispettore Regionale;
c) risponde all'Ispettore Regionale delle attività e della disciplina dei gruppi Pionieri dipendenti.

Art. 26

L'elezione dell'Ispettore Provinciale avviene a scrutinio segreto.
Possono presentarsi candidati, o essere proposti per la carica di Ispettore Provinciale, tutti i Pionieri attivi della Provincia che appartengano alla Componente da almeno due anni e che non siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) del successivo Art. 38.

Art. 27

Tutte le cariche di cui al presente titolo durano due anni e possono essere riconfermate.

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TITOLO QUARTO

"Dei Gruppi Pionieri"



Art. 28

Ciascun Gruppo di Pionieri è rappresentato e coordinato da un Ispettore, eletto secondo le modalità di cui al successivo Art. 31
Se il Gruppo è composto da più di 30 Pionieri saranno eletti due Vice-Ispettori di cui uno con funzioni vicarie designato dall'Ispettore.

Art. 29

L'Ispettore di Gruppo:
a) rappresenta il Gruppo Pionieri;
b) riunisce periodicamente sotto la Sua Presidenza i Pionieri attivi del Gruppo;
c) dirige e coordina le attività del Gruppo;
d) cura l'esecuzione delle direttive del Consiglio Nazionale, dell'Ispettore Regionale delle decisioni adottate dall'Assemblea Regionale;
e) risponde delle attività del Gruppo direttamente al Presidente della locale Unità CRI, all'Ispettore Provinciale e all'Ispettore Regionale dei Pionieri.
L'Ispettore di Gruppo dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art. 30

Il Vice-Ispettore Vicario svolge i compiti e le funzioni dell'Ispettore in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 31

Le elezioni per la nomina degli Ispettori e dei Vice-Ispettori di Gruppo avvengono a scrutinio segreto. Possono presentarsi candidati, o essere proposti, tutti i Pionieri attivi del Gruppo che appartengono alla Componente da almeno un anno e che non siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) del successivo Art. 38.

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TITOLO QUINTO

"Decadenza dalle cariche e Commissariamento"



Art. 32

Nei casi di particolare gravità può essere decretata la decadenza dell'Ispettore dalla carica ricoperta e nominato in sua vece un Commissario per un periodo non superiore ai sei mesi.
Il provvedimento è adottato:
a) dal Presidente del Comitato o Sottocomitato, di concerto con l'Ispettore Regionale, per gli Ispettori e i Vice-Ispettori di Gruppo: è esperibile ricorso gerarchico al Presidente Generale dell'Associazione;
b) dal Presidente Generale dell'Associazione, di concerto con l'Ispettore Nazionale, per gli Ispettori Regionali e Provinciali: è esperibile il ricorso in opposizione;
c) dal Presidente Generale dell'Associazione per l'Ispettore e i Vice-Ispettori Nazionali: è esperibile il ricorso in opposizione.
I ricorsi, sia gerarchici che in opposizione, non sospendono l'esecutività del provvedimento di decadenza e vanno proposti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.
Il provvedimento di nomina del Commissario è adottato dallo stesso organo competente ad emanare il provvedimento di decadenza e con le stesse modalità.

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TITOLO SESTO

"Delle dimissioni e della riserva"



Art. 33

Il Pioniere, in qualsiasi momento, può decidere di rassegnare le dimissioni dal Gruppo in cui risulta iscritto.
In tal caso, il Pioniere è tenuto a comunicare la sua decisione all'Ispettore del Gruppo in forma scritta e restituire ogni effetto documentale appartenente alla CRI in suo possesso.

Art. 34

Il Pioniere già dimissionario che intenda rientrare a far parte della Componente è tenuto a frequentare nuovamente il corso per aspiranti Pionieri e a sostenere il relativo esame.

Art. 35

Il Pioniere che per comprovati motivi sia temporaneamente impossibilitato a prendere parte all'attività del Gruppo, deve darne comunicazione in forma scritta all'Ispettore del Gruppo stesso, chiedendo altresì di essere posto nel ruolo di riserva.
Qualora la richiesta venga valutata poSitivamente, il Pioniere viene posto nel ruolo di riserva per un periodo massimo di tre mesi, eventualmente prorogabile per gravi motivi, su richiesta dell'interessato.
Entro l'ultimo giorno del periodo di riserva, il Pioniere è tenuto a far pervenire all'Ispettore del Gruppo una comunicazione scritta con cui si chiede di rientrare a far parte del ruolo attivo.
In mancanza di tale comunicazione e in assenza di gravi e comprovanti motivi che ne giustifichino il mancato invio, l'Ispettore di Gruppo decreta la perdita di qualifica di pioniere dell'interessato.
Il Pioniere che debba prestare servizio militare di leva o che abbia optato per l'obiezione di coscienza gode di un prolungamento del periodo di inserimento nel ruolo di riserva pari alla durata della ferma.

Art. 36

Il Pioniere che risulti escluso dai regolari turni di servizio per oltre due mesi e che, ciò nonostante, non abbia inoltrato l'apposita domanda per l'inserimento nel ruolo di riserva, perde la qualifica di Pioniere.

Art. 37

I Pionieri nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'organizzazione cui appartengono. In particolare devono:
1) improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
2) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dai competenti Organi Superiori;
3) osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti per la CRI;
4) usare nei rapporti con i terzi comportamenti di cortesia, comprensione, fermezza ed onestà;
5) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio;
6) sia all'interno dell'Associazione che nei contatti esterni, i Pionieri sono tenuti a seguire in ogni occasione la via gerarchica quale determinata dalle presenti Norme Comportamentali.

Art. 38

I Pionieri che tengano una condotta non conforme agli impegni delle presenti Norme Comportamentali incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
e) espulsione.

Art. 39

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo a fronte di lievi trasgressioni.
L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo - che va inserita nel fascicolo personale - ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni di più gravi entità. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza dell'Ispettore di Gruppo.
Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni, all'Ispettore Regionale che deciderà insindacabilmente e motivatamente dopo aver sentito il Presidente dell'Unità competente.
La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:
a) per gravi negligenze in servizio;
b) per contegno scorretto verso gli organi di Amministrazione, Organi superiori, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti dell'Associazione;
c) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
d) per violazione del segreto di ufficio;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
f) per denigrazioni dell'Amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;
g) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dalle presenti Norme Comportamentali.
L'espulsione è comminata:
a) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
b) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
c) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'Associazione;
d) per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
e) per gravi atti di insubordinazione.
La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Pioniere con invito a discolparsi entro il termine di giorni venti.
La sospensione e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio del Comitato o Sottocomitato di appartenenza, di concerto con l'Ispettore Regionale, su proposta dell'Ispettore di Gruppo.
Avverso i provvedimenti disciplinari della sospensione e dell'espulsione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni, al Presidente Generale della CRI, che deciderà, sentito l'Ispettore Nazionale.
Nei confronti dell'Ispettore Nazionale, dei tre Vice-Ispettori Nazionali, degli Ispettori Regionali e degli Ispettori Provinciali, il potere disciplinare è riservato alla competenza del Presidente Generale dell'Associazione, avverso il cui provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 40

I Pionieri che abbiano avuto inflitto la sanzione dell'ammonizione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare la propria candidatura, né potranno essere proposti per le cariche previste dalle presenti Norme Comportamentali, per l'anno successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento disciplinare.
Nel caso di sospensione, le decadenze e gli impedimenti di cui al comma precedente sono elevati a due anni.

Art. 41

Nessun Gruppo Pionieri potrà ammettere nel suo organico chi sia incorso nel provvedimento disciplinare di espulsione.
Nessun Gruppo Pionieri potrà ammettere, nel proprio organico persone che siano state espulse da altre Componenti Volontarie della CRI.

Art. 42

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti Norme Comportamentali dovrà procedersi allo svolgimento delle elezioni per le attribuzioni delle cariche previste dalle Norme Comportamentali stesse nell'ordine che segue:
- Ispettori di Gruppo;
- Ispettori Provinciali
- Ispettori Regionali;
- Vice-Ispettori Nazionali;
- Ispettore Nazionale.

Art. 43

Tutte le cariche previste dalle seguenti Norme Comportamentali sono fra loro incompatibili.
Non possono essere costituite altre cariche all'infuori di quelle previste dalle presenti Norme Comportamentali.
Non possono essere costituiti uffici specifici ad eccezione di quelli di volta in volta autorizzati dal Presidente Generale dell'Associazione con finalità specificatamente individuate ed eventualmente per un periodo predeterminato.
Con appoSito regolamento deliberato dal Consiglio Esecutivo Pionieri ed approvato dal Presidente Generale dell'Associazione sono emanate norme sull'elettorato passivo e sul procedimento elettorale per quanto non previsto dalle presenti Norme Comportamentali.

Art. 44

Le presenti norme Comportamentali sono approvate e promulgate con ordinanza del Presidente Generale dell'Associazione e diventano esecutive all'atto della loro promulgazione.






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